Conferenza stampa
Presentazione ddl AS 1996 per l’equilibrio di genere nello sport

Intervento di Valeria Fedeli
Le motivazioni del ddl
Questo ddl parte dalla volontà di affrontare il tema dei diritti delle atlete e condividere soluzioni possibili e concrete per superare definitivamente le discriminazioni di genere nello sport.
Come è noto, in Italia il campo delle attività sportive è ancora segnato da profonde differenze di genere in termini di accesso alla pratica sportiva, sia con riferimento alla maggiore rilevanza economica, sociale e mediatica dello sport praticato dagli uomini, sia per quanto concerne il campo della tutela dei diritti e della rappresentanza femminile negli organi istituzionali nazionali e internazionali che amministrano lo sport.
Nel nostro Paese, nonostante il fenomeno sportivo sia una delle manifestazioni di massa che ha maggiormente caratterizzato il XX secolo e questa prima parte del XXI secolo e che ha comportato importanti campagne di sensibilizzazione per il pieno riconoscimento di un diritto allo sport per tutti, tale riconoscimento è purtroppo ancora lontano dal trovare piena esplicazione quando si affronta il tema dei diritti delle atlete. Nel parlare di sport al femminile è pertanto ancora oggi prioritario, rispetto all’approfondimento di singole tematiche giuridico-sportive, affrontare il tema del diritto allo sport.
In questo quadro, basti pensare alla legge del 23 marzo 1981, n. 91, che disciplina ancora oggi i rapporti tra società e sportivi professionisti. Ai sensi di quelle norme, nessuna disciplina sportiva femminile è qualificata come professionistica, e questo è causa del permanere, nel nostro Paese, di rilevanti differenze di genere in ambito sportivo: la mancata qualificazione delle discipline sportive femminili come professionismo, infatti, determina pesanti ricadute in termini di assenza di tutele sanitarie, assicurative, previdenziali, nonché di trattamenti salariali adeguati all’effettiva attività svolta.
Ritengo sia profondamente ingiusto e inaccettabile che quando si arriva al massimo livello dell’attività a cui si dedica la maggior parte del proprio tempo, non si venga riconosciuti come professionisti. Non si tratta solo di una questione lessicale, ma di una vera e propria discriminazione. Le donne che fanno sport in Italia, qualsiasi sport facciano e a qualsiasi livello lo facciano, non hanno alcuna tutela giuridica o sindacale. Un’incongruenza non solo di forma, quindi, ma di grande sostanza e di diritto, che ho deciso di affrontare, come sapete, con un’azione concreta.
Per questo il primo luglio scorso, insieme alla Senatrice Josefa Idem, al Senatore Raffaele Ranucci e molti altri colleghi, abbiamo presentato il ddl AS 1996, titolato “Modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91, per la promozione dell’equilibrio di genere nei rapporti tra società e sportivi professionisti”, un disegno di legge per modificare la normativa attuale e promuovere l’equilibrio di genere nei rapporti tra società e sportivi professionisti.
Con questo disegno di legge intendiamo introdurre espressamente il divieto di discriminazione, da parte delle Federazioni sportive nazionali, nell’ambito della qualificazione del professionismo sportivo. Questo è importante per intervenire proprio sul mancato riconoscimento alle atlete, che dipende dal fatto che è dato mandato alle federazioni di decidere.
Le differenze di genere in ambito sportivo divengono ancora più evidenti se si considera che, a tutt’oggi, in Italia nessuna disciplina sportiva femminile è qualificata come professionistica ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti». La suddetta legge sul professionismo sportivo, infatti, scinde la pratica sportiva in due categorie a seconda della normativa ad essa applicabile: da un lato, l’attività sportiva professionistica svolta nell’ambito di società di capitali; dall’altro, l’attività sportiva dilettantistica svolta da sportivi e da associazioni sportive dilettantistiche, cooperative e società di capitali senza finalità di lucro.
In questa prospettiva, la mancata qualificazione delle discipline sportive femminili come «professionismo» determina pesanti ricadute in termini di assenza di tutele sanitarie, assicurative, previdenziali, nonché di trattamenti salariali adeguati all’effettiva attività svolta. Si configura pertanto una vera e propria discriminazione delle atlete che, sebbene spesso facciano dello sport il loro «lavoro», di fatto gareggiano come «dilettanti» e, conseguentemente, oltre a guadagnare di media il 30 per cento in meno dei colleghi maschi, non possono godere nemmeno delle medesime garanzie contributive, previden-ziali e sanitarie previste dagli inquadramenti contrattuali.
Sebbene in Italia siano solo sei su sessanta le discipline considerate professionistiche (calcio, golf, pallacanestro, pugilato, motociclismo e ciclismo), con il presente disegno di legge s’intende modificare la legge n. 91 del 1981, introducendo espressamente il divieto di discriminazione da parte delle federazioni sportive nazionali per quanto riguarda la qualificazione del professionismo sportivo.
Al contempo, sul modello del codice delle pari opportunità ovverosia della legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro», la lettera c) dell’articolo unico del presente disegno di legge prevede l’inversione dell’onere della prova – che quindi spetterà alle federazioni sportive nazionali, titolari del potere di qualificazione delle atlete e degli atleti come «professionisti» o «dilettanti» – nel caso in cui elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle qualificazioni degli sportivi professionisti, alla costituzione e alla affiliazione delle società sportive, siano idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso.
Da ultimo, il presente disegno di legge è pensato al fine di un avanzamento nel campo dell’equilibrio di genere anche nel settore sportivo, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.
I riferimenti internazionali su cui si basa il ddl sono:
La Carta internazionale dello sport e dell’educazione fisica, adottata dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) il 21 novembre 1978, che all’articolo 1 recita: «La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti».
Risoluzione 32/130 del 16 dicembre 1977 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui il diritto allo sport si definisce diritto dell’uomo in quanto legato ad una funzione educativa, culturale e sociale che deve essere riconosciuta ad ogni persona.
Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata il 18 dicembre 1979 a New York, che sancisce il passaggio dall’affermazione di un diritto allo sport per tutti ad un diritto allo sport senza distinzioni di genere. Agli articoli 10 e 13, infatti, la Convenzione stabilisce che gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, le medesime opportunità di partecipare attivamente agli sport e all’educazione fisica.
Il dossier Women, gender equality and sport, pubblicato nel 2007 dal Dipartimento di economia e affari sociali delle Nazioni Unite, per promuovere gli obiettivi della Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d’Azione del 1995. In questo dossier si sottolinea la necessità di incentivare la partecipazione delle donne nei processi decisionali del mondo sportivo, di migliorare l’allocazione delle risorse distribuendole equamente tra le categorie femminili e maschili, e di elaborare strategie mirate al fine di affrontare l’inadeguato e spesso negativo ritratto dello sport femminile nei mezzi di comunicazione.
Risoluzione Donne e Sport del 2003, adottata dall’Unione europea, nella quale lo sport femminile è definito come espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere da cittadinanza, età, menomazione fisica, orientamento sessuale, religione; la Risoluzione, inoltre, chiede espressamente “alle federazioni nazionali e alle relative autorità di tutela di assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso allo statuto di atleta di alto livello, garantendo gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di assistenza medica, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle loro carriere sportive”.
Libro Bianco sullo Sport della Commissione europea, del 2007, con cui la Commissione si impegna a incoraggiare l’integrazione delle questioni di genere in tutte le sue attività relative allo sport. Al paragrafo 2.5 del Libro si legge che «Nel quadro della sua Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010, la Commissione incoraggerà l’integrazione delle questioni di genere in tutte le sue attività relative allo sport, con un interesse specifico per l’accesso allo sport da parte delle donne immigrate e delle donne appartenenti a minoranze etniche, nonché per l’accesso delle donne alle posizioni decisionali nello sport e la copertura mediatica delle donne nello sport». In particolare, al paragrafo 4.1 dello stesso Libro, la Commissione ribadisce che «L’attività sportiva è soggetta all’applicazione del diritto dell’UE, […] come il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, le norme relative alla cittadinanza dell’Unione e la parità uomo-donna per quanto riguarda il lavoro».
Iniziative legislative in ambito nazionale
In ambito nazionale, nonostante il tenore del dettato costituzionale, ai fini dell’attuazione concreta del principio della parità di genere in ambito sportivo, pochi sono stati i provvedimenti normativi adottati dal legislatore.
Dunque si rimane al più nell’ambito delle proposte legislative. A riguardo, nella presente legislatura, certamente degna di nota è la proposta di legge AS 2727, presentata alla Camera nel 2014, con prima firmataria Laura Coccia, titolata “Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico”. Con tale proposta di legge l’onorevole Coccia, come ci spiegherà meglio lei stessa, – oggi qui con noi tra i relatori – si propone di intervenire sulla legge 23 marzo 1981, n. 91, e propone di farlo con due modifiche: l’introduzione del rispetto dei princìpi di pari opportunità tra donne e uomini, sanciti dalla Costituzione, nell’articolo 2, che riguarda l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI, e specificando, all’articolo 10, che riguarda l’affiliazione della società sportiva da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, che “dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all’affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile”.
Anche questa prospettiva rappresenta un tentativo serio di agire per il cambiamento di cui il nostro Paese necessita da tempo. La differenza sostanziale è che con il ddl AS 1996 si è ritenuto opportuno agire sia sul principio di pari opportunità che sul principio di non discriminazione, in particolare introducendo l’inversione dell’onere della prova – che quindi spetterà alle federazioni sportive nazionali, titolari del potere di qualificazione delle atlete e degli atleti come «professionisti» o «dilettanti» –oltreché il divieto, qualunque sia la disciplina sportiva regolamentata dal CONI, di qualsiasi discriminazione da parte delle federazioni sportive nazionali per quanto riguarda la qualificazione del professionismo sportivo in ambito femminile e maschile.

Perché è fondamentale agire contro la discriminazione nello sport femminile

A un numero sempre maggiore di successi da parte delle nostre atlete nello sport di alto livello non è corrisposta, nel nostro Paese, un’eguale evoluzione migliorativa in termini di diritti e di riconoscimenti economici, sociali e mediatici. Si pensi ad esempio che i premi riconosciuti alle atlete, sia a livello nazionale che internazionale, registrano una riduzione che arriva sino al 50 per cento nel caso dei campionati femminili rispetto a quelli maschili nell’ambito della stessa specialità.
Il ddl AS 1996 rappresenta un’iniziativa indispensabile per introdurre un cambiamento nel nostro Paese ed aggiornare le norme sportive coerentemente con i principi costituzionali, nonché con il più avanzato diritto europeo e internazionale, in materia di pari opportunità tra donne e uomini, un rinnovamento che la politica ha il dovere di perseguire anche per avviare un ampio percorso di valorizzazione culturale, sociale ed economica di tutto lo sport femminile in Italia.
Credo sia una norma di civiltà che serve a rendere il nostro Paese coerente con il diritto internazionale, che caratterizza il diritto allo sport non solo in relazione al diritto all’impiego del tempo libero in attività ludico-motorie, ma anche come diritto di tutti, donne e uomini, all’accesso alla pratica sportiva, a svolgere mestieri legati allo sport, ad essere presenti negli organi dirigenziali dello sport, a veder applicate nello sport professionistico e nella contrattualistica le stesse regole che disciplinano i rapporti di lavoro.
È notizia recente che per la prima volta nella storia di FIFA, fanno il loro debutto le nazionali di calcio femminile. Le giocatrici in questo videogioco non hanno nulla da invidiare ai loro colleghi uomini in fatto di impegno e capacità, e le partite con loro protagoniste, anche in FIFA 16, costituiscono un bel divertimento per appassionate e appassionati, anche se queste squadre femminili sono utilizzabili solo in un torneo ad hoc e nelle amichevoli. Proprio perchè legate a contratti di carattere non professionistico, la software house EA Sports ha deciso di accettare il reclamo della NCAA (National Collegiate Athletic Association) e di rimuovere 13 atlete: questa associazione, infatti, ha dichiarato che l’inclusione nel titolo di EA Sports metterebbe a repentaglio il loro futuro calcistico, sportivo e professionale, in quanto potrebbe influire negativamente sul possibile ingaggio da parte di un college, facendole classificare come professioniste. EA Sports ha accettato la richiesta, comunicando però di non essere d’accordo con i timori espressi e confermando che nessuna delle giocatrici ha ricevuto compensi diretti.
Una vicenda, anche questa, che rende bene l’idea di quanto importante sia aprire un serio dibattito pubblico su queste tematiche e su quanto comincino a intravedersi cambiamenti positivi auspicati da tempo.
Anche alla luce dei recenti grandi successi delle nostre atlete, ritengo sia arrivato il momento di riconoscere, a tutto lo sport femminile italiano, il giusto valore che merita. Un valore sociale, economico e culturale finora negato, limitato, sottovalutato.
Sono certa che l’incontro di oggi costituirà un punto di svolta nel dibattito pubblico che bisogna avviare sull’argomento.
Da uno studio comparativo della Commissione europea pubblicato nel 2005 e titolato Sports, Media and Stereotypes Women and Men in Sports Media, si evidenzia che in Italia le notizie sportive supportano la diffusione dei ruoli di genere tradizionali: il 78 per cento dei notiziari sportivi, infatti, è monopolizzato da «storie» maschili, mentre anche il numero delle giornaliste che si occupano di sport è decisamente ridotto rispetto a Paesi come l’Austria, la Lituania, la Norvegia e l’Islanda oggetto di analisi comparativa.

Palazzo Madama, Sala Nassyria, 30 settembre 2015

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