AS 2111
Emendamento Art. 14
Dopo l’articolo 14, inserire il seguente: «Art. 14-bis. – (Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale). – 1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia, e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2016-2018, fermo restando quanto disposto in materia di durata complessiva del periodo di astensione obbligatoria di maternità e di riposi giornalieri della madre dagli articoli 16 e 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, il padre lavoratore dipendente è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo pari a quindici giorni lavorativi, anche continuativi, entro i trenta giorni successivi alla nascita del figlio.
2. Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione.
3. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, almeno trenta giorni prima dei medesimi, allegando copia del certificato medico indicante la data presunta del parto.
4. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro sette giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Qualora intenda modificare i giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dei medesimi, allegando il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, il padre lavoratore dipendente ha diritto di chiedere la sospensione del periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, e di godere dei giorni di astensione obbligatoria, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
7. Il diritto di cui al comma 6 del presente articolo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari il ricovero del neonato.
8. Ai fini della verifica dell’applicazione del presente articolo e della progettazione e della realizzazione di misure volte a sostenere la condivisione della responsabilità genitoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone un piano di monitoraggio e valutazione della misura di cui al comma 1 del presente articolo, e trasmette al Parlamento, entro il 30 gennaio 2019, una relazione sull’attività di monitoraggio, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le osservazioni formulate».
Conseguentemente:
a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: “300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016” con le seguenti: “150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”;
b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: “15 per cento” con le seguenti: “16 per cento”;
c) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: “5,5 per cento” con le seguenti: “6 per cento”;
d) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
1) alla voce Ministero dell’economia e delle finanze:
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000;
2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:
2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000;
2018: – 8.000.000;
3) alla voce Ministero della giustizia:
2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000;
2018: – 4.000.000;
4) alla voce Ministero dell’ambiente:
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000;
5) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
6) alla voce Ministero della salute:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000;
7) alla voce Ministero del lavoro:
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

FEDELI, PARENTE

Relazione illustrativa
• L’emendamento traduce la proposta normativa contenuta nell’AS 2082, titolato Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale, e già sottoscritto, tra gli altri, dalle Senatrici e dai Senatori Tonini, Parente, Santini, Zanoni, Paolo Romani, Battista, Bencini, Bianconi, De Pietro, Orellana, Palermo, Repetti, Amati, Angioni, Borioli, Cantini, Chiti, Corsini, Cucca, Cuomo, Fabbri, Favero, Elena Ferrara, Giacobbe, Ginetti, Granaiola, Lai, Lo Giudice, Mattesini, Maturani, Orrù, Padua, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Puppato, Ranucci, Russo, Ruta, Sangalli, Scalia, Sollo, Spilabotte, Tomaselli, Vaccari, Valdinosi e Valentini.
• L’emendamento mira ad introdurre, in via sperimentale per i soli anni 2016-2018, il congedo obbligatorio di paternità per una durata pari a 15 giorni da usufruire, anche continuativamente, nell’arco dei primi 30 giorni successivi alla nascita, con diritto ad una indennità a carico dell’Inps in favore del padre lavoratore dipendente pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera.
• L’astensione obbligatoria per il padre è introdotta, sul modello della disposizione di cui al comma 24, lettera a), dell’articolo 4 della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge Fornero di riforma del mercato del lavoro), la cui vigenza terminerà il 31/12/2015 (e che prevedeva solo un solo giorno di astensione obbligatoria e due facoltativi).
• Il carattere ancora una volta sperimentale dell’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, nonché il limite della sua applicazione all’ambito del lavoro dipendente, sono funzionali alla valutazione dell’impatto normativo ed economico della nuova regolamentazione, attività prodromica ai fini di una eventuale — ed auspicabile — introduzione dell’istituto in via strutturale nell’ordinamento interno. Proprio a tal fine, infatti, l’emendamento prevede anche che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predisponga un piano di monitoraggio e valutazione dell’astensione obbligatoria, e trasmetta al Parlamento, entro il 30 gennaio 2019, una relazione recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le osservazioni formulate.
• Al fine di sostenere la scelta di tanti padri che vorrebbero avere un ruolo maggiore nella crescita dei propri figli, ma non riescono a farlo a causa di una legislazione ed una cultura antiquate, appiattite su uno stereotipo di ruoli per cui prevale l’idea che il figlio sia a carico della sola madre, e non curato sulla base di una reciproca libertà di scelta di entrambi i genitori, la presente proposta emendativa intende coprire i costi dell’astensione obbligatoria dal lavoro dei padri dipendenti attraverso un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione a carico dell’INPS.
Relazione tecnica
• La copertura del’emendamento è stimata sulla base dei costi previsti per la sperimentazione Fornero. Di conseguenza, si calcola un onere per il bilancio dello Stato pari a 500 milioni di euro per ciascuno egli anni 2016, 2017 e 2018.
• In particolare, la parte dell’emendamento relativa alla compensazione finanziaria della misure che si intende introdurre nella parte dispositiva, prevede una copertura ripartita come segue:
a) fino a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all’articolo 33, comma 34, dell’AS 2111;
b) fino a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a valere sugli introiti dai giochi online, di cui all’articolo 48, comma 1, dell’AS 2111;
c) fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a valere sugli introiti dalle macchinette elettroniche per il gioco, di cui all’articolo 48, comma 2, dell’AS 2111;
d) fino a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a valere sulle risorse di cui alla Tabella A dell’AS 2111, con cifre diversamente modulate delle Voci: Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della giustizia, Ministero dell’ambiente, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero del lavoro.
FEDELI, PARENTE
SPILABOTTE, FAVERO, BIANCONI, D’ADDA, MANASSERO, ICHINO, MATURANI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, SANGALLI, ESPOSITO STEFANO, CANTINI, PUPPATO, AMATI, CIRINNA’, CUOMO VINCENZO, CAPACCHIONE, PEGORER, SAGGESE, PEZZOPANE, ROSSI GIANLUCA, SOLLO, FABBRI, MATTESINI, PAGLIARI, ORRU’, DEL BARBA, VALDINOSI, FILIPPIN, FATTORINI, ALBANO DONATELLA, LAI SILVIO, PADUA, GRANAIOLA MANUELA, CUCCA, COLLINA, BATTISTA LORENZO, ORELLANA LUIS ALBERTO, DALLA ZUANNA, PALERMO FRANCESCO, ANGIONI, VALENTINI DANIELA, DIRINDIN, DE PIETRO, CARDINALI, BERTUZZI.

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